Le tre tipologie di Mediazione.

Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di Mediazione in materia civile e commerciale:

Regolamento di Mediaconciliare
  1. Mediazione “condizione di procedibilità” (articolo 5 D.Lgs. 28/2010 e sm).
    L’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, perciò deve essere depositato prima della prima udienza. Le Mediazioni “condizione di procedibilità” possono avere ad oggetto le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

  2. Mediazione demandata.
    La Mediazione demandata è disposta dal giudice, sia nei casi di materia obbligatoria (demandata su materia obbligatoria), sia nei casi di materie non obbligatorie (demandata su materia non obbligatoria).

  3. Mediazione volontaria.
    La Mediazione volontaria riguarda tutte le casistiche che non includono le materie obbligatorie, quando la Mediazione stessa non è demandata dal giudice.