La mediazione civile nella separazione e nel divorzio fra coniugi[*]
Avv. Tania Amarugi
Prima parte: La mediazione prima della Riforma
- Con il D.L. 12 SETTEMBRE 2014 N.132 CONV. IN LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 vengono introdotti (art. 6) la convenzione di negoziazione assistita e (art. 12) accordo concluso dai coniugi davanti al Sindaco come ufficiale dello Stato civile
- Lo scopo del legislatore è quello di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di fornire alle coppie in crisi uno strumento più agevole e meno oneroso di risoluzione della controversia.
- Problemi insorti: può il legislatore intervenire sulla disponibilità dello status matrimoniale? Art. 29 Cost famiglia intesa come fondamento della società da preservare – art. 151 cpc e art. 158 cpc controllo giurisdizionale della volontà delle parti e della procedura – prassi dei tribunali che rendono formali gli adempimenti del Giudice – coerenza con quanto previsto dal Codice da un lato e dalla legge dall’altro
- Effetti: scarso successo deflattivo della negoziazione assistita e poco accesso agli uffici comunali per il c.d. divorzio breve
- Mediazione Familiare si intende un processo collaborativo di risoluzione del conflitto, in cui le coppie il cui rapporto sta finendo o è finito, sono assistite da un soggetto terzo imparziale (Mediatore) per comunicare l’una con l’altra e trovare una risoluzione accettabile per entrambi, relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione; il mediatore agendo da facilitatore della comunicazione tra le parti le aiuta a raggiungere un obbiettivo concreto che è la riorganizzazione delle relazioni a seguito della separazione o del divorzio.
- Nella mediazione una delle responsabilità prioritarie è quella di assicurare che le parti in lite raggiungano un accordo in modo tale da proteggere il loro rapporto futuro. Questo è particolarmente importante nella separazione coniugale, situazione in cui la coppia ha un rapporto in continua evoluzione come genitori
Seconda parte: Le novità sulla riforma Cartabia (L.D. 206/2021 – D.Lgs 10 ottobre 2022 n.149)
- Il Giudice sin dal decreto di fissazione dell’udienza (art. 473 bis 14 c.p.c.) può invitarle ad andare in mediazione
- Elenco dei Mediatori Familiari tenuto dal Presidente del Tribunale in cui posso iscriversi coloro che sono da almeno da 5 anni in un’associazione professionale di MF, quindi con competenza specifica
- Gratuito patrocinio: potrebbe essere ammesso anche per la mediazione La riforma inserisce poi un nuovo capo II bis al D.Lgs 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo, per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato. La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo PEC o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).
Conclusioni: la mediazione può essere uno strumento di “pacificazione sociale” in tutti gli ambiti (familiare, condominiale etcc.)
[*] Sintesi dell’intervento al Convegno La mediazione, un delicato equilibrio fra diritto e funzione sociale, Grosseto, Hotel Airone, 21 aprile 2023