Il procedimento di mediazione in sintesi.

L’inizio del procedimento avviene tramite il deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione regolarmente accreditato al Ministero di Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda). 

Spetta all’avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, il compito di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, oltreché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’Organismo, ricevuta l’istanza, provvederà a convocare la parte convenuta e a nominare un mediatore esperto nella materia del procedimento e fissa il primo incontro tra le parti.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo (o in altro luogo indicato) e il mediatore può incontrare le parti anche più volte ed anche singolarmente, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la risoluzione della controversia.

Se le parti ne fanno concordemente richiesta, in qualunque momento del procedimento il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che produce effetti se accettata da tutte le parti; in caso di rifiuto di una o più parti possono prodursi gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 28/2010 e smi.

L’accordo sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, sempre che le parti non eseguano spontaneamente quanto in esso prescritto.

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