di Marzia Marconcini – Avvocato
Allo stato attuale, è piuttosto raro che le pubbliche amministrazioni prendano parte ad un procedimento di mediazione per il tramite di propri funzionari.
Questo atteggiamento può essere spiegato tenendo presenti due aspetti: in primo luogo, nessuna disposizione normativa, neppure di rango secondario, attualmente vigente prevede l’obbligo, per una pubblica amministrazione che sia stata destinataria di un’istanza di mediazione, di prendere parte al procedimento. In assenza di un espresso obbligo a partecipare, viene in considerazione il secondo aspetto, di anche maggiore rilevanza concreta: i funzionari della pubblica amministrazione destinataria di una istanza di mediazione potrebbero essere spinti a non aderirvi per il timore di incorrere nella responsabilità erariale nel caso in cui il procedimento si chiuda con un accordo o con l’accettazione della proposta di mediazione.
Quale sia la vera ragione che sta alla base di questo dato oggettivo che testimonia la evidente limitata apertura delle pubbliche amministrazioni nei confronti dello strumento della mediazione non è noto, tuttavia, una indiretta conferma della validità delle ipotesi sopra avanzate sembra fornirla la L delega 26 novembre 2021 n. 206, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata.
Al punto f) dell’elenco degli oggetti degli emanandi decreti attuativi della L. delega si legge, infatti: “prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.
Stando alla lettera della norma, a seguito della novella attuativa, in caso di ingresso in mediazione e del successivo raggiungimento dell’accordo, ovvero dell’adesione alla proposta di mediazione ad opera del funzionario designato, non si avrà per questi alcuna conseguenza in termini di responsabilità erariale, se non nelle particolari ipotesi in cui si dimostri che abbia agito con dolo o colpa grave, dovuti a “negligenza inescusabile” conseguente a “grave violazione di legge” o al “travisamento dei fatti”.
Questa sorta di “protezione” economica predisposta dal legislatore in favore dei funzionari dovrebbe essere elaborata in sede di attuazione in modo da rispondere alla finalità di spingerli ad accogliere con meno timori lo strumento della mediazione.
A voler dare, tuttavia, ancora maggiore efficacia concreta alla novità già prevista nella Legge delega, si dovrebbe, a nostro avviso, intervenire anche con riferimento al primo dei due aspetti sopra evidenziati, prevedendo un vero e proprio obbligo, in capo alla pubblica amministrazione che abbia ricevuto un’istanza di mediazione, non solo di presenziare al primo incontro informativo, ma anche, qualora non sussistano reali motivi ostativi, di entrare nel procedimento di mediazione vero e proprio.
Con l’ulteriore possibilità di rendere ancora più efficace tale obbligo, completandolo con la previsione di una sanzione da porsi a carico del funzionario che rimanga inerte, ovvero rifiuti senza validi motivi di entrare in mediazione, che comporterebbe un vero e proprio ribaltamento della situazione attuale.
Questo sistema di strumenti da introdurre nella normativa vigente al fine di spingere le pubbliche amministrazioni verso una effettiva apertura nei confronti della mediazione, e che, come sopra evidenziato, è già in parte in fase di attuazione attraverso il recepimento della menzionata disposizione della L. delega 26 novembre 2021 n. 206, rispecchia perfettamente le finalità dichiarate del Delegante di ampliare la portata dell’istituto della mediazione, ancora una volta non solo per le comprovate peculiarità che fanno dell’istituto uno strumento versatile ed efficace per le soluzione delle controversie senza necessità di ricorso alla giustizia ordinaria, ma anche, sempre e comunque, per lo snellimento delle attività altrimenti destinate a confluire nei canali già sovraccarichi della giustizia ordinaria.