Le tre tipologie di Mediazione.
Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di Mediazione in materia civile e commerciale:
- Mediazione “condizione di procedibilità” (articolo 5 D.Lgs. 28/2010 e sm).
L’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, perciò deve essere depositato prima della prima udienza. Le Mediazioni “condizione di procedibilità” possono avere ad oggetto le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. - Mediazione demandata.
La Mediazione demandata è disposta dal giudice, sia nei casi di materia obbligatoria (demandata su materia obbligatoria), sia nei casi di materie non obbligatorie (demandata su materia non obbligatoria). - Mediazione volontaria.
La Mediazione volontaria riguarda tutte le casistiche che non includono le materie obbligatorie, quando la Mediazione stessa non è demandata dal giudice.